Articoli del Dott. Fabio Ratto Trabucco

Dottore di ricerca in Diritto Pubblico
Consulente giuridico dell’ "Unione Comuni italiani per cambiare Regione"

indice
  1.  L’odissea davanti all’Ufficio Centrale per il Rereferendum delle prime istanze di Distacco-Aggregazione di un Comune da una Regione all’altra.

  2. L’avanzamento della prima procedura italiana di distacco-aggregazione di un Ente locale da una Regione all’altra: il Comune di Lamon.

  3. Decisioni della Corte costituzionale in tema di distacco-aggregazione di Comuni da una Regione all´altra, ex art. 132, secondo comma, della Costituzione. 

  4. Sezione Ricorsi Valle d'Aosta

  5. Decisioni degli organi della giustizia amministrativa in tema di distacco-aggregazione di Comuni da una Regione all´altra, ex art. 132, secondo comma, della Costituzione

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 L’odissea davanti all’Ufficio Centrale per il Rereferendum delle prime istanze di Distacco-Aggregazione di un Comune da una Regione all’altra

Articolo del  7 novembre 2007

Anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 2004, che ha riconosciuto l’incostituzionalità delle norme della Legge 25 maggio 1970, n. 352, disciplinanti il procedimento di distacco-aggregazione di un Comune da una Regione all’altra, si contano in Italia solamente tre iniziative di Enti locali ai fini della procedura volta a mutare Regione di appartenenza.
Il suddetto intervento giurisprudenziale ha riconosciuto del tutto contrari al testo costituzionale dell’art. 132, c. 2, sia l’“onere di difficile e gravoso assolvimento” delle deliberazioni “di appoggio” alla richiesta referendaria degli Enti locali delle Regioni interessate alla variazione territoriale, sia lo svolgimento del referendum in ambedue le Regioni coinvolte, ritenendo che la consultazione popolare “si riferisce soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione”, mentre le popolazioni controinteressate “trovano congrua tutela” con l’acquisizione dei pareri dei due Consigli regionali e la decisione finale del legislatore statale.
In dottrina sulla pronuncia in argomento si rinvia ai commenti di: T.F. GIUPPONI, Le “popolazioni interessate" e i referendum per le variazioni territoriali, ex articoli 132 e 133 della Costituzione: territorio che vai, interesse che trovi, in “Le Regioni”, 2005, 3, 417-430; R. PINARDI, L’iniziativa del referendum per distacco-aggregazione dopo la riforma del Titolo V, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2004, 3782-3788, e particolarmente 3785, n. 18, che parla di “criticabile inerzia dell’Ufficio centrale” a sollevare la suddetta questione d’illegittimità costituzionale.


1.- In Italia il primo tentativo di un Ente locale volto ad attivare l’art. 132, c. 2, Cost., al fine di mutare la Regione di appartenenza è quello del Comune di Gallo Matese, sito in Provincia di Caserta, che con la deliberazione consiliare del 10 dicembre 1990 chiedeva di poter effettuare il referendum per il distacco dalla Regione Campania e l’aggregazione alla Regione Molise, all’interno della Provincia di Isernia.
L’Ufficio centrale per il referendum chiamato a pronunciarsi in merito, con l’ordinanza del 18 giugno 1991 (Pres. Montanari Visco), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1991, n. 144, dichiarava illegittima la richiesta in quanto non era stata corredata delle deliberazioni “di appoggio” alla richiesta referendaria degli Enti locali delle Regioni coinvolte, come incostituzionalmente preteso dall’art. 42, c. 2, della Legge n. 352 del 1970, norma che è stata per l’appunto cassata dalla Consulta con la sentenza n. 334 del 2004. 2.-


Il secondo tentativo di un Ente locale volto ad attivare l’art. 132, c. 2, Cost., al fine di mutare la Regione di appartenenza è quello del Comune di Chieuti, sito in Provincia di Foggia, che con la deliberazione consiliare del 19 agosto 1993, n. 51, chiedeva di poter effettuare il referendum per il distacco dalla Regione Puglia e l’aggregazione alla Regione Molise, all’interno della Provincia di Campobasso.
L’Ufficio centrale per il referendum chiamato a pronunciarsi in merito, con l’ordinanza del 29 marzo 1994 (Pres. Montanari Visco, Rel. Pontrandolfi), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1994, n. 75, dichiarava illegittima la richiesta in quanto, anch’essa come la precedente, non era stata corredata delle deliberazioni “di appoggio” degli Enti locali delle Regioni interessate alla variazione territoriale.
Tuttavia, nella medesima ordinanza, a fronte dell’intervento ad adiuvandum nel procedimento sulla legittimità del referendum dell’Unione Comuni italiani per cambiare Regione e del Comune di Gosaldo (BL) che chiedevano la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la palese illegittimità di alcune norme disciplinanti la consultazione della Legge n. 352 del 1970, l’Ufficio centrale per il referendum affermava di non poter accogliere l’eccezione in quanto “pur agendo con forme giurisdizionali, dal punto di vista sostanziale non ha natura giurisdizionale” e a tal fine richiamava la sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione del 19 febbraio 1982, n. 1292 (in “Giustizia civile”, 1983, I, 1447-1450), nella quale però non solo manca del tutto il predetto inciso ma, anzi, la stessa non si pronuncia sulla natura dell’Ufficio centrale per il referendum, bensì su altra fattispecie legata allo svolgimento del referendum nella Provincia Autonoma di Trento.
Inoltre, in precedenza, lo stesso Ufficio centrale aveva in più occasioni affermato di “essere legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale” (si vedano: Ufficio centrale ordinanza del 25 maggio 1978, in “Foro Italiano”, 1978, I, 1616, 1618, 1620; 25 settembre e 6 ottobre 1980, id., 1980, I, 2633; 2 dicembre 1980, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1980, I, 1700; 15 dicembre 1980, id., 1980, I, 1674).
In tema di rinvia all’articolo di commento critico di A. CARIOLA, Osservazioni sul ruolo dell’ufficio centrale nel procedimento referendario in una fase istituzionale che assume i contorni della stagione costituente, in “Il Foro Italiano”, 1983, I, 2737-2738, che al riguardo parla di decisione “riduttiva” e “priva di motivazione convincente”, nonché di “carattere incompleto dell’esame” svolto dall’Ufficio centrale per il referendum che, lo ricordiamo, ai sensi dell’art. 12, c. 1, della Legge n. 352 del 1970, comprende i tre presidenti di sezione della Cassazione più anziani e i tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Condividono le critiche mosse all’ordinanza suddetta anche A. PIZZORUSSO, Anomalie e incongruenze della normativa costituzionale ed ordinaria in tema di referendum abrogativo, in AA.VV., Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, Milano, 1998, 132 e G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P.VERONESI, Quesiti identici, comitati promotori diversi, cumulatività delle firme, in R. BIN (cur.), Elettori legislatori? Il problema dell’ammissibilità del quesito referendario elettorale, Torino, 1999, 217, n. 13. 3.-


Il terzo tentativo di un Ente locale volto ad attivare l’art. 132, c. 2, Cost., al fine di mutare la Regione di appartenenza è quello del Comune di San Michele al Tagliamento, sito in Provincia di Venezia, che con la deliberazione consiliare del 2 ottobre 2002, n. 53, chiedeva di poter effettuare il referendum per il distacco dalla Regione Veneto e l’aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, all’interno della Provincia di Pordenone, sollevando altresì nuovamente la questione di illegittimità costituzionale sulle citate norme della Legge n. 352 del 1970.

a.- L’Ufficio centrale per il referendum chiamato a pronunciarsi in merito, con l’ordinanza del 26 novembre-5 dicembre 2002 (Pres. Trojano, Rel. Paolini), dichiarava manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale poiché “la Costituzione, nel disciplinare l’istituto del referendum, lascia al legislatore ordinario ampi margini di discrezionalità con riguardo alla regolamentazione del rito di avvio e di svolgimento delle consultazioni referendarie, sicché le disposizioni da detto legislatore adottate al riguardo non possono essere sospettate di illegittimità costituzionale quando non risulti che esse siano suscettibili di importare irragionevoli e non facilmente superabili ostacoli alla promozione ed al corso delle iniziative referendarie”, ed escludendo che la modifica dell’art. 132, c. 2, Cost., intervenuta con la Legge cost.le n. 3 del 2001, “abbia potuto comportare una abrogazione della disposizione dell’art. 42 della L. 25.5.1970, n. 352”, per cui “non risultano ravvisabili quella incompatibilità fra i due testi legislativi ovvero quella integrale nuova regolamentazione di materia disciplinata da norme precedenti che, a termini dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, sono richieste affinché possa configurarsi la abrogazione tacita di una legge”, senza minimamente soffermarsi sul concetto di “popolazioni interessate” al referendum e sull’assenza di particolari ulteriori oneri, come previsto dall’art. 132, c. 2, Cost.
L’Ufficio per dimostrare che “non può, in nessun modo, dubitarsi della ragionevolezza” dell’art. 42, c. 2, della Legge n. 352 del 1970, sviluppa due argomenti del tutto inconsistenti:
  1. la legge richiede “una previa verifica della rispondenza della richiesta referendaria anche alle esigenze di una qualche parte degli enti locali rappresentativi delle popolazioni […] direttamente coinvolte”, onde evitare “l’avvio di un procedimento referendario senz’altro costoso per il sistema e passibile di incidere in misura rilevante sul funzionamento del potere esecutivo e di quello legislativo (coartando l’uno a predisporre ed a presentare e l’altro a esaminare disegni di legge: art. 45, c. 4, della Legge n. 352 del 1970)”; contro cui si può obiettare che, in oltre trent’anni di vigenza della Legge n. 352 del 1970, nessuna richiesta di distacco-aggregazione ha mai oltrepassato il vaglio dell’Ufficio centrale proprio in ragione del mancato rispetto dell’obbligo di deposito delle delibere prescritte a corredo dell’iniziativa dell’ente;
  2. la disposizione in esame non configurerebbe “un ostacolo non agevolmente superabile alla promozione del referendum […], posto che quando questa dovesse rivelarsi fornita di una qualche giustificazione e di una adeguata rispondenza ad esigenze ed interessi diffusi nel corpo sociale, sarebbe sicuramente facile per i promotori procurarsi il consenso degli enti rappresentativi di almeno un terzo delle popolazione” delle Regioni interessate; contro cui si può obiettare, da un lato, che né l’avvio del procedimento referendario né, in ipotesi, la sua conclusione in senso favorevole alla modifica territoriale, comportano necessariamente, le conseguenze paventate dall’Ufficio della Cassazione, visto il carattere prodromico e meramente consultivo che riveste la consultazione delle popolazioni interessate; e dall’altro, che sui “costi” ordinamentali evidenziati dall’Ufficio deve ritenersi prevalente (soprattutto dopo la riforma del 2001) il diritto all’autodeterminazione dell’autonomia locale.
Con la medesima ordinanza, l’Ufficio centrale ordinava il deposito entro tre mesi delle “deliberazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia destinate a corredare la delibata richiesta di referendum”, senza peraltro immotivatamente prevedere la possibilità di depositare anche delibere provinciali “di appoggio”, in aperta violazione dell’art. 42, c. 2, II periodo, della Legge n. 352 del 1970 prevedeva testualmente che la richiesta referendaria fosse corredata delle deliberazioni “di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che le Province o i Comuni siano aggregati”.

b.- In data 29 gennaio 2003 il delegato del Comune di San Michele al Tagliamento depositava nella cancelleria dell’Ufficio centrale per il referendum 11 delibere comunali e 2 delibere provinciali, pari all’85,9% della popolazione della Regione Friuli-Venezia Giulia.

c.- L’Ufficio centrale per il referendum con l’ordinanza del 13-17 febbraio 2003 (Pres. Trojano) prendeva atto del deposito delle delibere dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, peraltro escludendo ancora incomprensibilmente dal computo quelle provinciali, e altresì eccepiva la “omessa […] produzione delle delibere dei consigli di comuni della regione Veneto, dalla quale si propone il distacco”, come effettivamente previsto dall’art. 42, c. 2, I periodo, della Legge n. 352 del 1970 - che quindi l’Ufficio non aveva inspiegabilmente considerato nel provvedimento precedente dimostrando per l’ennesima volta la sua superficialità nell’esame della richiesta - ordinando così il deposito entro tre mesi delle “deliberazioni di tanti consigli di comuni della Regione Veneto che rappresentino almeno un terzo della popolazione di detta regione”, riconoscendo in questa sede l’ordinarietà dei termini previsti dalla Legge n. 352 del 1970 in ragione della “particolare strutturazione del procedimento referendario e della assenza di una specifica disposizione che sancisca la relativa perentorietà (art. 152, c. 2, C.P.C.)”. Tuttavia, ancora una volta erano escluse dal computo, senza motivazione alcuna, le delibere provinciali, violando così palesemente il disposto dell’art. 42, c. 2, I periodo, che cita testualmente anch’esse fra quelle della Regione di distacco presentabili.

d.- In data 26 marzo 2003 il delegato del Comune di San Michele al Tagliamento depositava alla Corte costituzionale il ricorso per conflitto di attribuzione contro il Parlamento per il mancato adeguamento della Legge n. 352 del 1970 al testo dell’art. 132, c. 2, Cost., chiedendo alla Consulta di sollevare avanti a sé la relativa questione di legittimità costituzionale.

e.- In data 14 maggio 2003 il delegato del Comune di San Michele al Tagliamento depositava nella cancelleria dell’Ufficio centrale per il referendum 58 delibere comunali e provinciali della Regione Friuli-Venezia Giulia e 4 delibere comunali della Regione Veneto, chiedendo una proroga dei termini per l’acquisizione di ulteriori delibere comunali del Veneto.

f.- L’Ufficio centrale per il referendum con l’ordinanza del 28-30 maggio 2003 (Pres. Trojano), accoglieva la richiesta e concedeva una proroga inderogabile per il deposito delle delibere al 30 settembre 2003.

g.- In data 30 settembre 2003 il delegato del Comune di San Michele al Tagliamento depositava nella cancelleria dell’Ufficio centrale per il referendum 30 delibere comunali, pari al 3,7% della popolazione della Regione Veneto, e quindi inferiori al prescritto cumulo di un terzo della popolazione regionale, chiedendo altresì la sospensione del giudizio sulla legittimità della richiesta referendaria in attesa della decisione della Corte costituzionale sull’ammissibilità del conflitto di attribuzione depositato.

h.- La Corte costituzionale con l’ordinanza del 13-25 novembre 2003, n. 343 (Pres. Chieppa, Rel. De Siervo), dichiarava inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal delegato del Comune di San Michele al Tagliamento contro il Parlamento poiché sussisteva un giudizio a quo in cui sollevare la questione di legittimità costituzionale, aggiungendo però il rilievo che “nonostante la pur significativa riforma dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l’Ufficio centrale per il referendum ha ritenuto di affermare la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale”, prendendo così implicitamente posizione a favore dell’illegittimità costituzionale delle norme citate e quindi, di fatto, criticando l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum del 26 novembre 2002 che aveva inspiegabilmente rigettato l’eccezione d’incostituzionalità sollevata dal delegato comunale. In dottrina sulla pronuncia in argomento si vedano i commenti di: F. BENELLI, Un conflitto da atto legislativo (davvero peculiare), una decisione di inammissibilità (ricca di implicazioni), in “Le Regioni”, 2003, 714-727; R. PINARDI, Ancora un conflitto su atto legislativo (ovvero: la legge sul referendum alla luce della modifica dell’art. 132, comma 2, Cost.), in “Giurisprudenza costituzionale”, 2003, 3585-3594.

i.- L’Ufficio centrale per il referendum con l’ordinanza del 19-23 gennaio 2004 (Pres. Trojano), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2004, n. 14, tornava sui suoi passi e riteneva questa volta rilevante ai fini della legittimità della richiesta referendaria e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalmente originariamente sollevata dal delegato comunale circa l’art. 42, c. 2, della Legge n. 352 del 1970 che attribuiva “un ruolo nella promozione dell’iniziativa referendaria a soggetti diversi dal comune che chiede la variazione territoriale”, rimettendone così la relativa decisione alla Corte costituzionale.

j.- La Corte costituzionale con la sentenza del 10-17 novembre 2004, n. 334 (Pres. Mezzanotte, Rel. Bile), dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, c. 2, della Legge n. 352 del 1970, circa le deliberazioni “di appoggio”, ritenendo che tale norma “già appariva non conforme all’originaria formulazione del capoverso dell’art. 132 Cost., […] in quanto accordava (e vincolava) l’iniziativa referendaria ad organi non previsti”, smentendo così l’ordinanza di rimessione dell’Ufficio centrale che rinveniva solamente la “sopravvenuta incompatibilità” della norma all’art. 132, c. 2, Cost., novellato nel 2001. Inoltre, sanciva che il referendum “si riferisce soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione” e non delle due Regioni coinvolte nel procedimento, come prevedeva l’art. 44, c. 3, II periodo, della Legge n. 352 del 1970.

k.- Finalmente, l’Ufficio centrale per il referendum con l’ordinanza del 10 dicembre 2004 (Pres. Trojano), prendendo atto della succitata sentenza della Corte costituzionale, dichiarava inevitabilmente “la legittimità della richiesta di referendum per il distacco del Comune di San Michele al Tagliamento dalla Regione Veneto e per la relativa aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia”.

  • l.- A seguito del mancato raggiungimento del quorum della maggioranza assoluta dei voti favorevoli degli iscritti alle liste elettorali nel successivo referendum di distacco-aggregazione del Comune di San Michele al Tagliamento, svoltosi il 29-30 maggio 2005, il Ministero dell’Interno diffondeva nel proprio sito internet i risultati della consultazione affermando in modo del tutto errato e fuorviante che: “Il mancato raggiungimento del quorum - ha votato soltanto il 44,47% degli aventi diritto - vanifica il consistente successo del SI alla aggregazione del Comune veneziano alla regione Friuli Venezia Giulia” (pagina web: http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo =20927). Al contrario, la percentuale del 44,47% indica i voti favorevoli sul totale degli iscritti alle liste elettorali, mentre la partecipazione al voto raggiunse il 58,32%. Quindi, i funzionari del Ministero dell’Interno con deprecabile sufficienza, non certamente scusabile stante la dovuta competenza in materia, scambiavano il referendum di distacco-aggregazione con quello abrogativo.

m.- L’Ufficio centrale per il referendum con verbale chiuso il 6 giugno 2005 dichiarava respinta la proposta referendaria e in conformità all’art. 45, c. 3, della Legge n. 352 del 1970, trasmetteva copia dell’atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della pubblicazione dell’avviso notiziale dell’esito referendario. Tuttavia, nel comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2005, n. 139, si indicava - con madornale svarione - che l’Ufficio centrale per il referendum ha accertato che alla votazione in esame “non partecipato la maggioranza degli aventi diritto, così come richiesto dall’art. 75, quarto comma, della Costituzione (50 per cento + 1)”, dimostrando ancora una volta il tasso di approssimazione con cui era affrontata la tematica e finendo così per confondere, per l’ennesima volta, il referendum di variazione territoriale ex art. 132, Cost., con il referendum abrogativo, ex art. 75, Cost.


4.- Il quarto tentativo di un Ente locale volto ad attivare l’art. 132, c. 2, Cost., al fine di mutare la Regione di appartenenza è quello del Comune di Cinto Caomaggiore, sito in Provincia di Venezia, che con la deliberazione consiliare del 21 febbraio 2005, n. 6, depositata nella cancelleria dell’Ufficio centrale per il referendum il 21 settembre 2005, chiedeva di poter effettuare il referendum per il distacco dalla Regione Veneto e l’aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, all’interno della Provincia di Pordenone, sollevando altresì nuovamente la questione di illegittimità costituzionale sulle citate norme della Legge n. 352 del 1970.

a.- L’Ufficio centrale per il referendum con l’ordinanza del 18-19 ottobre 2005 (Pres. Teresi, Rel. Fazzioli), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2005, n. 245, si pronunciava sulla richiesta di svolgimento del referendum di distacco-aggregazione per il suddetto Comune affermando che l’art. 42, c. 3, della Legge n. 352 del 1970, prescrive che le delibere dei Comuni richiedenti la variazione territoriale devono essere adottate non oltre tre mesi prima dalla data del rispettivo deposito, ritenendo così “il predetto termine perentorio” e dichiarando conseguentemente inammissibile la richiesta referendaria. In tal modo, l’Ufficio contraddiceva del tutto la precedente ordinanza del 13-17 febbraio 2003 (Pres. Trojano), relativa alla procedura del Comune di San Michele al Tagliamento, in cui era stato sancito che i termini del procedimento referendario di cui all’art. 132 Cost. devono considerarsi ordinatori, vista anche l’assenza di una specifica disposizione in senso contrario come prevede l’art. 152, c. 2, C.P.C. Perciò, solamente dopo oltre due anni di odissea procedurale, caratterizzata da continue omissioni, contraddizioni ed analisi sbrigative e superficiali dell’Ufficio centrale per il referendum in sede di giudizio di legittimità della richiesta referendaria comunale, per la prima volta in Italia, in quasi cinquant’anni di storia repubblicana, era ammesso lo svolgimento di un referendum per il distacco-aggregazione di un Comune da una Regione all’altra, che si è potuto tenere a San Michele al Tagliamento il 29-30 maggio 2005. Inoltre, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 2004, occorre segnalare che il Parlamento non si è per nulla fatto carico del dovere di legiferare in ossequio ai principi sanciti dalla Consulta ai fini della corretta attuazione dell’art. 132, c. 2, Cost., onde garantire la previsione di un procedimento di distacco-aggregazione volto a tutelare appieno il “diritto di autodeterminazione dell’autonomia locale, la cui affermazione e garanzia risulta tendenzialmente accentuata dalla riforma del 2001” (punto 2.1 del considerato in diritto) e quindi, in buona sostanza, il diritto all’autoidentificazione territoriale delle collettività locali che devono essere poste in condizione di esprimere la loro scelta di appartenenza a una determinata comunità regionale. Altresì, occorre non dimenticare che alla volontà di aggregazione ad un’altra Regione discende conseguenzialmente anche l’intenzione di essere compresi in un determinato collegio elettorale ai fini delle consultazioni provinciali, regionali nonché, soprattutto, per le assemblee rappresentative nazionali, tenuto conto che per principio generale una circoscrizione elettorale non può includere il territorio di Comuni appartenenti a Province diverse.

Allegati dell'articolo

Annuncio della richiesta di referendum del Comune di Gallo Matese

(Delibera Consiglio comunale 10 dicembre 1990)

Pubblicato a cura della Corte Suprema di Cassazione in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1991, n. 62


 

 

Ordinanza dell´Ufficio Centrale per il Referendum del 18 giugno 1991

Dichiarazione di inammissibilità della richiesta di referendum del Comune di Gallo Matese

Pubblicata a cura della Corte Suprema di Cassazione in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1991, n. 144


 

 

Annuncio della richiesta di referendum del Comune di Chieuti

(Delibera Consiglio comunale 19 agosto 1993, n. 51)

Pubblicato a cura della Corte Suprema di Cassazione in Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1993, n. 295

 

 

Ordinanza dell´Ufficio Centrale per il Referendum del 29 marzo 1994

Dichiarazione di inammissibilità della richiesta di referendum del Comune di Chieuti

[indica errato riferimento ad inesistente massima della sentenza Sezioni Unite civili Cassazione, 19 febbraio 1983, n. 1292]

Pubblicata a cura della Corte Suprema di Cassazione in Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1994, n. 75


 

 

Annuncio della richiesta di referendum del Comune di San Michele al Tagliamento

(Delibera Consiglio comunale 2 ottobre 2002, n. 53)

Pubblicato a cura della Corte Suprema di Cassazione in Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2002, n. 256


 

 

Comunicato del risultato del referendum del Comune di San Michele al Tagliamento

[indica errato riferimento al quorum per il referendum abrogativo, ex art. 75, Cost.]

Pubblicato a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2005, n. 139

 

 

Annuncio della richiesta di referendum del Comune di Cinto Caomaggiore

(Delibera Consiglio comunale 21 febbraio 2005, n. 6)

Pubblicato a cura della Corte Suprema di Cassazione in Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2005, n. 221

 

 

Ordinanza dell´Ufficio Centrale per il Referendum del 18 ottobre 2005

Dichiarazione di inammissibilità della richiesta di referendum del Comune di Cinto Caomaggiore

[indica errato riferimento ai termini di deposito delle delibere di "appoggio" alla richiesta, soppresse con la sentenza della Corte costituzionale 28 ottobre-10 novembre 2004, n. 334]

Pubblicata a cura della Corte Suprema di Cassazione in Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2005, n. 245      
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                          Fabio Ratto Trabucco

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L’avanzamento della prima procedura italiana di distacco-aggregazione di un Ente locale da una Regione all’altra: il Comune di Lamon


indice

  1. L’iniziativa referendaria comunale
  2. Il disegno di legge governativo della XV legislatura
  3. L’iter legislativo nella XVI legislatura
  4. allegati


1.  L’iniziativa referendaria comunale

    Il Comune di Lamon, attualmente ricompreso all’interno della Provincia di Belluno, costituisce una vera e propria enclave trentina in territorio veneto poiché dalla sua collocazione geografica emerge come si tratti dell’unico comune veneto posto oltre il torrente Cismone.  Questo ha di fatto impedito la sua comunicazione con la pianura bellunese a valle, inducendo così al contrario costanti rapporti della popolazione con la vicina Provincia Autonoma di Trento e quindi sviluppando la nascita di un Comitato locale “Lamon in Trentino” finalizzato ad attivare la procedura per la migrazione dello stesso Comune dalla Regione Veneto al Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione.
    La richiesta all’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ai fini dello svolgimento del referendum territoriale è stata formulata con la Deliberazione del Consiglio comunale di Lamon dell’8 marzo 2005, n. 6, a seguito di una raccolta di firme degli elettori richiedente lo svolgimento di un referendum comunale consultivo circa la necessità di attivare la procedura per la modifica della Regione di appartenenza.  A fronte di ciò il Consiglio comunale ha preferito deliberare direttamente la richiesta di referendum di variazione territoriale regionale di cui in Costituzione.
    Successivamente al deposito del 14 aprile 2005 della suddetta deliberazione consiliare presso l’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, il medesimo con l’ordinanza del 3 maggio 2005 dichiarava, anche sulla base del disposto della sentenza della Corte costituzionale 28 ottobre-10 novembre 2004, n. 334 – scaturita dall’omologo caso del Comune friulanofono, ma inserito nella Provincia di Venezia, di San Michele al Tagliamento – la legittimità della richiesta di referendum, disponendo altresì l’immediata comunicazione della stessa ordinanza al Presidente della Repubblica e al Ministro dell’Interno.
Indi, a seguito della deliberazione del consiglio dei Ministri del 22 luglio 2005, su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia, era emanato il D.P.R. 31 luglio 2005 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2005, n. 180 – con il quale veniva indetto nel territorio del comune di Lamon per i giorni 30-31 ottobre 2005 il referendum avente a oggetto il seguente quesito: «Volete che il territorio del comune di Lamon sia separato dalla regione Veneto per entrare a far parte integrante della regione Trentino-Alto Adige?».
    A fronte di 4.151 aventi diritto al voto, di cui ben 1.301 residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E. (cioè il 31,34%), si sono recati alle urne 2.558 elettori (61,62%) e i «sì» sono stati 2.377 (92,92% dei votanti), mentre i «no» si sono fermati a 155 (6,06% dei votanti), cui si sono aggiunte 10 schede bianche e 16 schede nulle, ragion per cui i voti favorevoli calcolati sul totale degli iscritti nelle liste elettorali sono stati il 57,26%. 
    Il Comune di Lamon è divenuto così il primo Ente locale italiano ad aver approvato il referendum di variazione territoriale regionale dopo l’esito negativo della precedente – e prima in assoluto nella storia repubblicana –  consultazione svoltasi il 29-30 maggio 2005 nel citato Comune di San Michele al Tagliamento.
L’Ufficio centrale per il referendum con verbale chiuso il 8 novembre 2005 – pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2005, n. 264 – dichiarava approvata la proposta referendaria in conformità all’art. 45, secondo comma, della Legge 25 maggio 1970, n. 352, di attuazione degli istituti referendari previsti in Costituzione, che prescrive il quorum del voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti al voto.  Peraltro, nel medesimo estratto pubblicato s’indicava – con macroscopico svarione – che l’Ufficio centrale per il referendum ha accertato che alla votazione in esame “ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, così come richiesto dall’art. 75, quarto comma, della Costituzione e che il risultato è stato favorevole”, dimostrando ancora una volta un’elevata impreparazione nella tematica e finendo così per confondere il quorum per il referendum di variazione territoriale, ex art. 132, Cost., con quello per il referendum abrogativo, ex art. 75, Cost.

    A mente dell’art. 45, quarto comma, della predetta Legge, entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’estratto del suddetto verbale che proclama il risultato referendario favorevole, il Ministro dell’Interno doveva provvedere alla presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di variazione territoriale regionale.  Nel caso del Comune di Lamon tale termine scadeva, quindi, l’11 gennaio 2006. 
    Tuttavia, il Ministro dell’Interno non ha provveduto al deposito di alcun disegno di legge in Parlamento e successivamente sopraggiungeva il termine della XIV legislatura.  Peraltro, nella fase finale della stessa, stante la mancata presentazione del disegno di legge governativo e su sollecitazione del Comitato referendario lamonese, il 18 gennaio 2006 è stata depositata la proposta di legge ordinaria, Atto Camera n. 6274, d’iniziativa del deputato Boato, di cui la Commissione Affari Costituzionali ha, in effetti, avviato l’esame in sede referente nella seduta del 24 gennaio 2006, ma l’iter si è poi interrotto a causa della conclusione della legislatura.
    In particolare, quanto sopra avvenuto nella XIV legislatura per il Comune di Lamon, dimostra come il procedimento legislativo conseguente all’esito favorevole del referendum di variazione territoriale regionale possa ben prendere avvio anche con la presentazione e successiva discussione di una proposta di legge d’iniziativa parlamentare, pur in assenza del deposito del disegno di legge governativo obbligatoriamente previsto dall’art. 45, quarto comma, della Legge referendaria del 1970, che potrà intervenire successivamente ed essere congiunto al progetto già in corso di esame.


2.  Il disegno di legge governativo della XV legislatura


    Con l’inizio della XV legislatura, il 20 luglio 2006, l’esecutivo ha finalmente presentato in Parlamento il primo disegno di legge della storia repubblicana inerente alla variazione territoriale regionale di un Comune.  Infatti l’Atto Camera n. 1427, recava il titolo di: «Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione». 
    In precedenza, ad inizio legislatura, sullo stesso argomento erano state depositate, d’iniziativa del deputato Boato, la proposta di legge ordinaria, Atto Camera n. 27 del 28 aprile 2006, nonché la proposta di legge costituzionale, Atto Camera n. 1359 del 13 luglio 2006.  In particolare, circa la prima si rileva che, così come nella precedente legislatura, anche in questo caso pur in assenza del disegno di legge governativo la Commissione Affari Costituzionali ne ha iniziato l’esame nella seduta del 6 luglio 2006.  La seconda proposta di legge parlamentare avente rango costituzionale è stata invece congiunta con il disegno di legge governativo successivamente intervenuto, anch’esso di natura costituzionale, nella prima seduta di discussione del 14 settembre 2006 in Commissione Affari Costituzionali.
    Anzitutto, si nota che la proposta legislativa del Governo aderisce all’interpretazione per cui in presenza di una variazione territoriale regionale che coinvolge una Regione a Statuto speciale si renda necessaria la presentazione di un disegno di legge costituzionale in quanto il distacco-aggregazione «andrebbe ad incidere anche sul territorio di una Regione ad autonomia differenziata».  Al contrario, sia l’art. 132 della Costituzione, che l’art. 45, quarto comma, della Legge referendaria del 1970, prescrivono il ricorso alla legge di rango costituzionale per la sola fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove, poiché da ciò deriverebbe l’inevitabile modifica dell’elenco delle Regioni contenuto nell’art. 131 della Costituzione.  Tale posizione è stata poi sostenuta anche dall’Avvocatura dello Stato in sede di conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d’Aosta contro il Governo nell’ambito della procedura di variazione territoriale regionale del Comune piemontese di Noasca. 

    Tuttavia, la Corte costituzionale, se nelle motivazioni della successiva sentenza 21 febbraio-9 marzo, n. 66, non affronta espressamente tale profilo, risolve positivamente l’applicabilità dell’articolo 132, secondo comma della Costituzione alle Regioni a Statuto speciale.  Del resto nessuna normativa regionale – quale nel caso in specie lo Statuto speciale valdostano nella parte relativa alla sua revisione – può essere in grado di produrre effetti su due diversi enti regionali come nell’ipotesi del procedimento di distacco-aggregazione che investe per l’appunto due Regioni.
    Peraltro, la Consulta nella suddetta pronuncia appare essersi indirettamente pronunciata nel senso che se nel distacco-aggregazione è coinvolta una Regione a Statuto speciale non sussiste alcuna deroga alla disciplina generale ex art. 132, secondo comma, della Costituzione.  Da questa tesi la dottrina ha tratto il ragionamento che, partendo dall’assunto che l’art. 131 della Costituzione costituzionalizza il territorio di entrambe le tipologie di Regioni, le norme identificatici dei territori regionali contenute negli Statuti speciali avrebbero un mero «valore ricognitivo, e non costitutivo» (cfr. A. D’ATENA, Profili procedurali della migrazione dei comuni nei territori regionali speciali, in «Giurisprudenza costituzionale», 2007, 1, 661). 
    Nonostante ciò, l’esecutivo della XV legislatura decideva di optare per il disegno di legge costituzionale nel caso di variazioni destinate a incidere sul territorio di Regioni ad autonomia differenziata, semplicemente perché tale strumento legislativo si presenta quale fonte di diritto pariordinata a quella che definisce l’autonomia speciale, ma la questione presenta aspetti molteplici che devono essere approfonditi preliminarmente al fine di effettuare una vera scelta giustificata nell’ambito della dicotomia legge costituzionale versus legge ordinaria.
Dall’esame dell’articolato redatto dall’esecutivo emerge come lo stesso disegno di legge si limita a sancire lo spostamento regionale dello stesso Ente locale senza soffermarsi sui conseguenti adempimenti, ritenendo quindi che la disciplina di dettaglio debba essere adottata dalla Regione Autonoma ai termini dell’art. 4, n. 3), dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.  Ciò, peraltro, non esclude che la materia possa essere, in via generale, regolamentata mediante lo strumento delle norme di attuazione statutaria, al fine di definire i rapporti tra l’ordinamento statale e quello regionale e provinciale.  Inoltre, poiché la speciale autonomia della Regione si fonda anche su specifici obblighi internazionali, qualsiasi ridefinizione della stessa non può prescindere da un coinvolgimento della stessa Regione o della Provincia Autonoma di Trento che acquisirebbe il Comune.
Con l’inizio dell’esame in Commissione, e in conformità al dettato costituzionale, si procedeva a formulare la richiesta dell’emissione dei pareri dei Consigli regionali del Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Veneto sul predetto disegno di legge di variazione territoriale regionale del Comune di Lamon.

    Nell’ambito della Regione a Statuto speciale, si esprimevano dapprima il Consiglio provinciale di Bolzano/Bözen con la Deliberazione del 6 dicembre 2006, n. 6, e poi il Consiglio provinciale di Trento con la Deliberazione del 12 dicembre 2006, n. 15, che esprimevano parere contrario al disegno di legge di distacco-aggregazione sostenendo in particolare la non applicabilità dell’articolo 132 della Costituzione alle Regioni a Statuto speciale – ora superata con la ricordata sentenza n. 66 del 2007 – e richiamando a tal fine la necessità della modificazione dell’art. 103 dello Statuto speciale al fine di disciplinare la procedura per la modifica del territorio della Regione.  Seguiva, quindi, la Deliberazione del Consiglio regionale del 16 gennaio 2007, n. 15, che confermava per le motivazioni suddette il parere contrario alla migrazione territoriale del Comune di Lamon.
Dal canto suo, il plenum del Consiglio regionale del Veneto, dopo la proposta di parere favorevole alla variazione territoriale lamonese emessa dalla I Commissione consiliare, ha ritenuto di disporre un supplemento di istruttoria rinviando alla stessa Commissione la proposta di provvedimento con la Deliberazione del 14 dicembre 2006, n. 137.  Successivamente, l’iter procedimentale per l’adozione del parere regionale veneto si è di fatto fermato e ad oggi non è stata formulata alcuna decisione in materia
    Tuttavia, in tema occorre soffermarsi sul dato testuale contenuto nell’art. 132, secondo comma, della Costituzione, che nell’ambito della procedura di distacco-aggregazione riporta la mera affermazione «sentiti i Consigli regionali», in assenza quindi di alcun riferimento espresso al rilascio obbligatorio di un “parere”, ragion per cui il Consiglio regionale potrebbe anche ben scegliere di non pronunciarsi esplicitamente sulla variazione territoriale regionale.  Non a caso, l’assenza del parere regionale veneto non ha impedito l’evoluzione in senso favorevole dell’iter legislativo relativo al Comune di Lamon.
    Circa il dettaglio dell’esame parlamentare del provvedimento, la Commissione Bilancio della Camera nella seduta del 26 luglio 2007 ha avuto modo di esprimere parere negativo al disegno di legge in argomento adducendo la motivazione per cui gli elementi raccolti nel corso dell’iter non consentirebbero di escludere in modo certo l’insorgenza di effetti finanziari negativi per gli enti territoriali interessati, in primis per la Provincia di Trento a causa della struttura demografica lamonese caratterizzata da un’elevata popolazione anziana, ma anche per la regione Veneto a fronte di minori introiti IRAP.  Si veda il Bollettino dei lavori della Commissione Bilancio del 26 luglio 2007, con la conclusione dell’esame del disegno di legge, reperibile al presente indirizzo.

    D’altro canto, occorre ricordare che se una prima relazione del 2 aprile 2007, predisposta in argomento dalla Ragioneria Generale dello Stato, evidenziava profili di criticità finanziaria nell’originaria formulazione del disegno di legge, la successiva nota dell’11 maggio 2007 redatta dalla medesima afferma espressamente che il provvedimento «non comporta effetti finanziari immediati» in quanto il nuovo testo attribuisce esclusivamente alla competenza della regione di aggregazione – e non anche al Governo – la predisposizione delle misure legislative e regolamentari volte a garantire l’attuazione del provvedimento.  Si veda la predetta nota, trasmessa alla Commissione Bilancio dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in allegato al Bollettino dei lavori del 26 luglio 2007, reperibile al presente indirizzo.

    In ogni caso, indipendentemente dal suddetto parere contrario, la Commissione Affari Costituzionali della Camera nella seduta del 26 luglio 2007, concludendo l’esame in sede referente del disegno di legge, ha ritenuto di conferire al relatore On. Bressa il mandato di riferire all’assemblea sul provvedimento in senso favorevole, prefigurando quindi l’approvazione della legge costituzionale relativa al Comune di Lamon.  Si veda il Bollettino dei lavori della Commissione Affari Costituzionali del 26 luglio 2007, con la conclusione dell’esame del disegno di legge in sede referente, reperibile al presente indirizzo.

    In forza di ciò, anche gli iter dei disegni di legge di variazione territoriale dei restanti Enti locali interessati al cambio della Regione di appartenenza, che dovranno essere via via esaminati, detengono ampie possibilità di ottenere soluzione positiva.
    Tuttavia, con la fine anticipata della XV legislatura, a seguito dello scioglimento del Parlamento disposto con il D.P.R. 6 febbraio 2008, n. 19, il predetto disegno di legge relativo al Comune di Lamon è decaduto e la relativa procedura di distacco-aggregazione si è perciò interrotta.
    Dal canto suo, il Consiglio comunale di Lamon, su proposta del locale Comitato referendario, ha ritenuto di fare ufficialmente proprio l’esito della consultazione popolare di variazione territoriale regionale provvedendo alla modifica dello Statuto dell’Ente con la Deliberazione del 24 maggio 2008, n. 16, attraverso l’inserimento, all’interno dell’art. 6, di un secondo comma contenente una vera e propria dichiarazione programmatica circa l’obiettivo dell’iniziativa positivamente intrapresa, per cui: «Il Comune, in sintonia con il referendum del 30 e 31 ottobre 2005, promuove il passaggio del Comune di Lamon dalla Regione Veneto alla Regione Trentino-Alto Adige».


3.  L’iter legislativo nella XVI legislatura


    Con l’inizio della XVI legislatura, apertasi il 29 aprile 2008, persistendo l’ingiustificato mancato deposito in Parlamento del disegno di legge governativo di cui all’art. 45, quarto comma, della Legge 25 maggio 1970, n. 352, sono state depositate due proposte di legge costituzionale d’iniziativa parlamentare: Atto Camera n. 455 del 29 aprile 2008, d’iniziativa dell’On. Bressa e Atto Camera n. 1698 del 24 settembre 2008, d’iniziativa dell’On. Dussin.
    In sede di esame in Commissione Affari Costituzionali dei suddetti progetti di leggi – su sollecitazione del Comitato referendario lamonese ai componenti dell’assise – era richiesta l’applicazione dell’art. 107, terzo comma, del Regolamento della Camera dei deputati, che prevede entro sei mesi dall’inizio della legislatura il cd. ripescaggio dei progetti di legge già approvati dalla Commissione in sede referente nella precedente legislatura, ipotesi che ricorreva pienamente nel caso in esame.
    Nella seduta del 23 ottobre 2008 si procedeva ad un’analisi preliminare dei predetti progetti di legge, con l’intervento del relatore nella persona dell’On. Pastore.  Si veda il Bollettino dei lavori della Commissione del 23 ottobre 2008, con l’esame del disegno di legge, reperibile al presente indirizzo.
    Quindi, nella successiva seduta del 28 ottobre 2008, su proposta dell’Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la Commissione stessa deliberava di adottare come testo base per il seguito dell’esame in Assemblea la proposta di legge costituzionale Atto Camera n. 1698, d’iniziativa dell’On. Dussin, adottando la predetta procedura del cd. ripescaggio, stante che la medesima proposta riproduce perfettamente il testo approvato nella passata legislatura, mentre nell’altra sussiste solo una lieve differenza formale.  Inoltre, conferiva al suddetto relatore il mandato a riferire in Assemblea in senso favorevole al testo base.  Si veda il Bollettino dei lavori della Commissione del 28 ottobre 2008, con la conclusione dell’esame del disegno di legge in sede referente, reperibile al presente indirizzo.

Allegati all'articolo:

Annuncio della richiesta di referendum del Comune di Lamon


(Delibera Consiglio comunale 8 marzo 2005, n. 6)

Pubblicato a cura della Corte Suprema di Cassazione in Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2005, n. 87

vedi documento

 

Comunicato del risultato del referendum del Comune di Lamon


[indica errato riferimento al quorum per il referendum abrogativo, ex art. 75, Cost.]

Pubblicato a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2005, n. 264

vedi documento

 

Deliberazione del Consiglio comunale di Lamon del 24 maggio 2008, n. 16


Modifica allo Statuto Comunale

vedi documento

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Decisioni della Corte costituzionale in tema di distacco-aggregazione di Comuni da una Regione all´altra, ex art. 132, secondo comma, della Costituzione

 

 

Ordinanza 13-25 novembre 2003, n. 343

Giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'articolo 42 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), promosso da Bornancin Sergio nella qualità di delegato effettivo del Comune di San Michele al Tagliamento, con ricorso depositato il 29 marzo 2003 ed iscritto al n. 241 del registro ammissibilità conflitti.

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Sentenza 28 ottobre-10 novembre 2004, n. 334   

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), promosso con ordinanza del 23 gennaio 2004 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione sulla richiesta di referendum presentata dal Comune di San Michele al Tagliamento, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2004.

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Ordinanza 20-24 febbraio 2006, n. 69

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 6 giugno 2005, promosso con ricorso di Franco Romanin ed altro, nella qualità di delegati del Comune di San Michele al Tagliamento nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, depositato in cancelleria il 5 agosto 2005 ed iscritto al n. 34 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilità.

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Ordinanza 5-14 luglio 2006, n. 296

Giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorti in relazione all'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nonché in relazione al provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 6 giugno 2005, a seguito del referendum effettuato nel Comune di San Michele al Tagliamento il 29 e il 30 maggio 2005 e da effettuarsi nei Comuni di Teglio Veneto, Pramaggiore, Gruaro e Cinto Caomaggiore il 26 e il 27 marzo 2006, con contestuale richiesta di giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma secondo, terzo, quarto, primo inciso e quinto della legge del 25 maggio 1970, n. 352; degli articoli 1 e 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero); dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari); dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero); della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero), e, in particolare, dell'articolo 6; della legge 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e, in particolare, degli articoli 42, 43 e 44; della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale), e, in particolare, dell'articolo 9, comma primo e decimo; del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e, in particolare, dell'articolo 53, promossi nei confronti del Parlamento e dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione con ricorsi dei signori Bozzato Antonio Michele "delegato supplente" del Comune di Teglio Veneto e Frattolin Francesco «Coordinatore e legale rappresentante dell'Unione Comuni Italiani per cambiare Regione» e "delegato supplente" del Comune di San Michele al Tagliamento; Portello Adelino "delegato supplente" del Comune di Pramaggiore e Frattolin Francesco «Coordinatore dell'Unione Comuni Italiani per cambiare Regione» e "delegato supplente" del Comune di San Michele al Tagliamento; Comin Giovanni "delegato supplente" del Comune di Gruaro e Frattolin Francesco «Coordinatore legale rappresentante dell'Unione Comuni Italiani per cambiare Regione» e "delegato supplente" del Comune di San Michele al Tagliamento; Calabrò Salvatore "delegato effettivo" del Comune di Cinto Caomaggiore e Bortolussi Romano "delegato supplente" del Comune di Cinto Caomaggiore, depositati in cancelleria il 28 marzo 2006 ed iscritti ai numeri 9, 10, 11 e 12 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.

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Sentenza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 66       

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 12 aprile 2006; della deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2006 (Indizione dei referendum per il distacco del comune di Noasca dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, nonché per il distacco del Comune di Sovramonte dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta notificato il 27 luglio e l'11 novembre 2006, depositato in cancelleria il 2 agosto e il 22 novembre 2006 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra enti 2006.

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Ordinanza 5-14 maggio 2008, n. 140                           

Giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito del disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 45 del 5 aprile 2007, nonché dell'atto di presentazione dello stesso alla Camera dei deputati, in data 17 aprile 2007, ad opera del Ministro dell'interno (atto camera n. 2525) e del disegno di legge costituzionale, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007 nonché dell'atto di presentazione alla Camera dei deputati, in data 4 giugno 2007 ad opera del Ministro dell'interno (atto camera n. 2727) relativi alle procedure per il distacco dei Comuni di Noasca e di Carema dalla Regione Piemonte e la loro aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, promossi con due ricorsi della Regione Valle d'Aosta notificati il 25 maggio ed il 20 luglio 2007, depositati in cancelleria il 6 giugno ed il 27 luglio 2007 ed iscritti ai nn. 5 e 6 del registro conflitti tra enti 2007.

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Ordinanza 2-11 aprile 2008, n. 99                             

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del risultato del referendum (che ha approvato la proposta di distacco dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo dalla Regione Veneto e la loro aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige), del disegno di legge di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione in ossequio all'articolo 45, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), promosso con ricorso di Rodeghiero Francesco Valerio, delegato effettivo dei suindicati comuni nonché nella qualità di rappresentante del «Comitato per il referendum per il passaggio dell'Altipiano dei sette Comuni alla Provincia di Trento» e di elettore del Comune di Enego e di Frattolin Francesco, coordinatore dell'«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione», depositato in cancelleria il 30 ottobre 2007 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.

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Ordinanza 19-30 maggio 2008, n. 189

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 2 ottobre 2007, con cui è stata dichiarata la legittimità della richiesta referendaria, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 352 del 1970, per il distacco del Comune di Pedemonte dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige, e del decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 21 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2008, di convocazione dei relativi comizi elettorali promosso con ricorso di Longhi Carlo, in qualità di "delegato supplente" nonché di elettore del Comune di Pedemonte, e di Baldessari Alberto, in qualità di rappresentante del comitato promotore referendario "Torniamo in Trentino", depositato in cancelleria il 1° febbraio 2008 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.

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Ordinanza 15-23 dicembre 2008, n. 434

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del risultato del referendum (che ha approvato la proposta di distacco dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Totzo dalla Regione Veneto e la loro aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige), del disegno di legge di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in ossequio all'articolo 45, comma 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), promosso con ricorso di Rodeghiero Francesco Valerio, delegato effettivo dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, nonché nella qualità di rappresentante del "Comitato per il referendum per il passaggio dell'Altipiano dei sette Comuni alla Provincia di Trento" e di elettore del Comune di Enego, depositato in cancelleria il 14 maggio 2008 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.

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Ordinanza 12-16 gennaio 2009, n. 1

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 10 dicembre 2004 con la quale 蠳tata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per il distacco del Comune di San Michele al Tagliamento dalla Regione Veneto e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Cost.; della deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2005 e del decreto del Presidente della Repubblica emanato il 7 marzo 2005, di indizione del relativo referendum, promosso con ricorso di Romanin Franco e di Frattolin Francesco, rispettivamente "delegato effettivo" e "delegato supplente" del Comune di San Michele al Tagliamento e rappresentanti del Comitato promotore referendario "pro Friuli" di San Michele al Tagliamento, depositato in cancelleria il 17 aprile 2008 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.
 
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Ordinanza 14-23 gennaio 2009, n. 14
 
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 20 giugno 2008 con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta di referendum per il distacco del Comune di Meduna di Livenza dalla Regione Veneto e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ex art. 132, secondo comma, Cost. e del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di indizione del relativo referendum promosso con ricorso di Gerardi Domenico e di Fantuz Marica, rispettivamente "delegato effettivo" e "delegato supplente" del Comune di Meduna di Livenza, nonché quest'ultima anche presidente del comitato promotore referendario dello stesso Comune depositato in cancelleria il 9 giugno 2008 ed iscritto al n. 15 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.

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Ordinanza 20 marzo 2009, n. 85
 
ORDINANZA nel giudizio per confl i t to di attr ibuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del mancato esame della pet izione n.12 del 28 aprile 2008, presentata alla Camera dei  deputati, ai sensi dell art.50 della Costituzione, avente ad oggetto: “Distacco dalle regioni di appartenenza e aggregazione ad altre regioni dei comuni che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell’art.132, secondo comma, della Costituzione”, promosso con ricorso del sig. R.T.F., nella qualità di firmatario e presentatore alla Camera dei deputati della pet izione suindicata  e di elettore del Comune di Chiavari, depositato in cancelleria i l 10 novembre 2008 ed  iscritto al n.18 del registro conflitti tra poteri  2008, fase di ammissibilità.

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Sezione a: Ricorsi alla Corte costituzionale della Regione Valle d’Aosta in tema di distacco-aggregazione di Comuni da una Regione all’altra, ex art. 132, secondo comma, della Costituzione

 

Ricorso per conflitto di attribuzione fra enti sorto a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 12 aprile 2006; della deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2006 (Indizione dei referendum per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, nonché per il distacco del Comune di Sovramonte dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta notificato il 27 luglio e l'11 novembre 2006, depositato in cancelleria il 2 agosto e il 22 novembre 2006 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra enti 2006.

[rigettato con sentenza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 66]

 
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Ricorso per conflitto di attribuzione fra enti sorto a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006, con la quale è stato approvato il decreto di indizione del referendum sul distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d’Aosta, da svolgersi domenica 18 marzo 2007; del decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 22 dicembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2007, con il quale è stato indetto, per il giorno 18 marzo 2007, il referendum popolare nel territorio del Comune di Carema per il distacco del predetto Comune dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d’Aosta e di ogni atto presupposto o conseguente, promosso con ricorso della Regione Valle d’Aosta, notificato il 20 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2007 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2007.

[estinto per rinuncia al ricorso della Regione ricorrente con ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 230]


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Deliberazione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta dell’11 maggio 2007, n. 1250, recante: “Decisione di conferire mandato ai Proff. Avv. Giovanni Guzzetta e Francesco Saverio Marini a rinunciare al ricorso per conflitto di attribuzione promosso dinanzi alla Corte costituzionale avverso il decreto di indizione del referendum proposto dal Comune di Carema per il distacco dalla Regione Piemonte e l’aggregazione alla Regione Valle d’Aosta”.


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Ordinanza della Corte costituzionale 18-21 giugno 2007, n. 230

Giudizio per conflitto di attribuzione fra enti sorto a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006, con la quale è stato approvato il decreto di indizione del referendum sul distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d’Aosta, da svolgersi domenica 18 marzo 2007; del decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 22 dicembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2007, con il quale è stato indetto, per il giorno 18 marzo 2007, il referendum popolare nel territorio del Comune di Carema per il distacco del predetto Comune dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d’Aosta e di ogni atto presupposto o conseguente, promosso con ricorso della Regione Valle d’Aosta, notificato il 20 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2007 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2007.


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Ricorso per conflitto di attribuzione
tra enti sorto a seguito del disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 45 del 5 aprile 2007, nonché dell'atto di presentazione dello stesso alla Camera dei deputati, in data 17 aprile 2007, ad opera del Ministro dell'interno (atto camera n. 2525) relativo alla procedure per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta notificato il 25 maggio 2007, depositato in cancelleria il 6 giugno 2007 e iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2007.

[cessata materia del contendere con ordinanza 5-14 maggio 2008, n. 140]


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Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del disegno di legge costituzionale, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007 nonché dell'atto di presentazione alla Camera dei deputati, in data 4 giugno 2007 ad opera del Ministro dell'interno (atto camera n. 2727) relativo alla procedura per il distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta notificato il 20 luglio 2007, depositato in cancelleria il 27 luglio 2007 e iscritto al n. 6 del registro conflitti tra enti 2007.

[cessata materia del contendere con ordinanza 5-14 maggio 2008, n. 140]


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Decisioni degli organi della giustizia amministrativa in tema di distacco-aggregazione di Comuni da una Regione all´altra, ex art. 132, secondo comma, della Costituzione

 
Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I, 9 gennaio -7 febbraio 2008, n. 1101 - Pres. De Lise, Rel. Savo Amodio

Romanin e altro (Avv.ti Del Col e Segnalini) c. Ufficio centrale per il referendum (n.c.), Presidenza Consiglio dei Ministri (Avv.ra Gen. Stato) e Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv.ti Croppo e Brattovich)

Ricorso del delegato effettivo e del delegato supplente del Comune di San Michele al Tagliamento (Romanin Franco e Frattolin Francesco), per l´annullamento del provvedimento dell´Ufficio centrale per il referendum con cui è stato dichiarato respinto il referendum sulla proposta di distacco del Comune di San Michele al Tagliamento dalla Regione Veneto ed aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

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Massimata in: Foro Amministrativo-TAR, 2008, 2, 494.

                        Giurisdizione amministrativa, 2008, 239-240.

Sentenza Consiglio di Stato, Sez.V, 01-07-2008 - 16-06-2009, n.3834

sul ricorso n.2884/2008 proposto da Romanin Franco, nella sua qualità di delegato del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento – giusta delibera 30.6.2005 - per il completamento della procedura riguardante il referendum per l’aggregazione del Comune stesso alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cittadino elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Michele al Tagliamento e di presidente della Consulta comunale per la Friulanità (segue).

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*è stata massimata in: Foro Amministrativo-C.d.S., 2009, 6, 1490-1492.

Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II-bis, 21 febbraio-25 marzo 2008, n. 2576 - Pres. Pugliese, Rel. Volpe

Portello e altri (Avv.ti Del Col e Segnalini) c. Ufficio centrale per il referendum (Avv. Gen. Stato), Presidenza Consiglio dei Ministri (Avv. Gen. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (n.c.) e Regione Veneto (n.c.)

Ricorso del delegato effettivo del Comune di Pramaggiore (Portello Adelino), del delegato supplente del Comune di Gruaro (Comin Giovanni), del delegato supplente del Comune di Teglio Veneto (Bozzato Antonio) e del delegato supplente del Comune di San Michele al Tagliamento (Frattolin Francesco), per l´annullamento dei provvedimenti dell´Ufficio centrale per il referendum con cui sono stati dichiarati respinti i referendum per il distacco dei Comuni di Pramaggiore, Gruaro e Teglio Veneto dalla Regione Veneto ed aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio-4 maggio 2010, n. 2552 - Pres. Trotta, Rel. Sabatino

sul ricorso n. 7220/2008 proposto da Portello Adelino, Bozzato  Antonio,  Comin  Giovanni,  Frattolin Francesco, nella loro qualità di delegati del Consiglio comunale di Pramaggiore, Gruaro, Teglio Veneto e San Michele al Tagliamento per il completamento della procedura riguardante il referendum per l’aggregazione dei Comuni stessi alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.